Statuto dell’Associazione

Statuto approvato nell’assemblea straordinaria dei Soci del 4 giugno 2019

Associazione
” C . B. N ETTU N O – O D V “
Via Rosario, 2/5, 40131 Bologna
ISCR. REG VOL. E-R: Decreto n. 423 del 17/05/94 Aderente F.I.R. – C.B.
Codice Fiscale 92036090378
IBAN IT 15 Y 03359 01600 1000 0013 3835
Tel./Fax +39051739203 – Tel. h. 24 +393290281500

STATUTO ASSOCIAZIONE C.B. NETTUNO ODV
Modificato a seguito del D. Lgs.117/2017

Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive
modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: “C.B. NETTUNO-ODV”,
di durata illimitata, apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, aderente alla
F.I.R. C.B.-O.d.V., con sede legale nel Comune di Bologna.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica
statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Art. 2) SCOPI E ATTIVITA’

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo
svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio
2017 n. 117 “Codice del terzo settore”, L.R. 12/05 “Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto
della libertà e dignità dei Soci.

L’Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art
5 comma 1 D.lgs. 117-17:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 D.lgs. 117/2017;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i.;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

In attuazione di quanto sopra esposto, l’Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, le seguenti attività:

• rappresentare localmente il movimento del volontariato organizzato nella F.I.R. C.B.-O.d.V.
(Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band – Organizzazione Di Volontariato);

• coordinare, agevolare, promuovere e tutelare l’attività di quanti si propongono l’uso e lo
sviluppo delle infrastrutture individuali per l’espressione e la comunicazione, nonché la tutela
dei diritti degli operatori del settore radioelettrico (C.B. e radioamatori) salvaguardia della
vita e soccorso delle persone nell’ambito delle attività di protezione civile;

• effettuare interventi di protezione civile e di segreteria a supporto delle Autorità nazionali, regionali e territoriali mediante la propria struttura operativa e/o tramite il “Servizio Emergenza Radio” della F.I.R. C.B.–O.d.V., sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi. Gli interventi potranno essere svolti in collaborazione con la Colonna Mobile della F.I.R. C.B.-O.d.V., della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
• dare impulso alla cultura della Protezione Civile;
• prestare assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili, nonché a grandi eventi;
• progettare e collaborare all’organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, comunicazioni radio, costruzione e gestione di reti informatiche e radiocomunicazione, tutela dell’ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
• organizzare attività di informazione e formazione tecnica, teorico / pratica relativa all’utilizzo delle attrezzature in dotazione e/o concesse in uso;
• condividere, per le finalità del presente statuto, materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano;
• promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti.
L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati nel presente statuto.
Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad essi direttamente connessi, sono rivolte normalmente verso terzi e sono svolte in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative (art.06 D.lgs. 117-17).
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Art. 3) RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
1) quote e contributi dei Soci;
2) eredità, donazioni e legati, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

4) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e/o accordi;
6) proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali dai Soci e da terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9) 5 per 1000 o similari;
10) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, né diretto, né indiretto e nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con l’Associazione della quale il volontario è Socio.
Art. 4) ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo e relativi giustificativi di spesa verranno messi a disposizione di tutti i Soci, previo appuntamento, nei 15 giorni precedenti e comunque contestualmente all’Assemblea convocata per l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., e delle relative norme di attuazione.
Art. 5) SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutti gli E.T.S. senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire gli scopi e le attività statutarie che l’Associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.
Fanno parte dell’Associazione:
a) Soci effettivi – sono i volontari che partecipano alle attività dell’Associazione. Hanno diritto di voto e possono eleggere o essere eletti in cariche sociali.

b) Soci benemeriti – sono i Soci effettivi che hanno contribuito in modo particolare al raggiungimento degli obiettivi associativi. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci effettivi.
Art. 6) PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI
La domanda di ammissione è redatta in forma scritta da parte dell’interessato; deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione; deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibererà sull’ammissione nella prima seduta utile.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro 15 giorni.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei Soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante Socio o il rappresentante legale dell’E.T.S., ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della decisione.
La domanda di ammissione presentata da un minorenne, dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
La domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso da persona fisica, dovrà essere presentata dal legale rappresentante.
Art. 7) DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a:
1) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
2) avere la disponibilità (su richiesta scritta e accettata dal responsabile) delle attrezzature utilizzandole con la “cura del buon padre di famiglia”;
3) dopo 30 giorni dall’iscrizione nel libro Soci, eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età;
4) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
5) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
6) essere informati sull’attività associativa;
7) visionare i libri sociali nei termini previsti dal presente statuto e/o dal regolamento;
Art. 8) DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e/o l’immagine della Associazione;
d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi, le regole e l’etica dell’Associazione;

e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, in modo personale, spontaneo e gratuito, al raggiungimento degli scopi statutari;
f) conservare ed usare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l’abbigliamento ed i simboli identificativi dell’Associazione che gli sono stati affidati.
Art. 9) DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di Socio si perde:
1) per decesso;
2) per recesso;
3) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa 30 giorni prima dell’Assemblea di approvazione del bilancio. Il sollecito sarà inviato di norma in formato elettronico (mail, sms, WhatsApp, ecc.);
4) per esclusione:
 in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
 in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
 per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il Socio e l’Associazione;
 in caso non ottemperi al percorso formativo obbligatorio individuato;
 in caso svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
 quando, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associa-zione.
Recesso
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile, aggiornando il libro Soci.
Esclusione
La proposta di esclusione è comunicata al Socio dal Consiglio Direttivo.
Il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che, assunte tutte le informazioni e sentite le persone coinvolte, esprimerà un parere che sarà notificato sia al Consiglio Direttivo che al ricorrente.
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri confermi la correttezza degli addebiti contestati al Socio, il Consiglio Direttivo provvederà a confermare la proposta di esclusione.
Il Socio, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare ricorso scritto (anche tramite mezzi telematici) all’assemblea che, nel corso della prima riunione utile, ascolterà le motivazioni di entrambe le parti per poi deliberare definitivamente.
Fino a tale data, il provvedimento e il Socio si intendono sospesi.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro Soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili.


Art.10) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente;
e) il Collegio dei Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri.
L’elezione alle cariche sociali non può in alcun modo essere vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo.
Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata triennale.
Art. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita dall’universalità dei Soci ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.
All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni ed iscritti da almeno 30 giorni nel libro Soci.
Art.12) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella bacheca della sede sociale e pubblicato sul sito dell’Associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e l’eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne faccia richiesta scritta al Presidente.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo nominato Presidente dell’Assemblea con voto palese dai presenti. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario verbalizzante, entrambi firmeranno il relativo verbale.
Art.13) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata per i seguenti motivi:
a) discutere ed approvare il bilancio dell’esercizio sociale precedente;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri per il mandato successivo;
c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) discutere ed approvare il programma, le linee, gli obiettivi ed i regolamenti dell’Associazione;
e) deliberare in merito all’esclusione dei Soci e sugli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;

f) esprimersi sulla reiezione delle domande di ammissione a Socio;
g) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
i) deliberare su tutto quanto ad essa demandato a norma di legge, di Statuto, di regolamento o proposto dal Consiglio Direttivo.
L ‘Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare in merito ai seguenti argomenti:
1) modifiche dello Statuto;
2) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
3) devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 25 “scioglimento dell’Associazione”.
Art.14) QUORUM
Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci.
Assemblea con l’ausilio di mezzi informatici
In caso di comprovata urgenza e nell’impossibilità di partecipare ad un’Assemblea tradizionale, limitatamente ai Soci che non possono essere presenti, per raggiungere il quorum previsto, si potranno utilizzare mezzi informatici (ad esempio “TeamSpeak”), con l’accortezza di utilizzare quanto necessario per la sicura identificazione del Socio.
Quanto sopra potrà essere utilizzato solo in caso di voto palese.
Quorum deliberativi
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza relativa dei Soci presenti con diritto di voto, salvo quanto disposto agli articoli successivi per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
Il voto è normalmente espresso secondo il principio “una testa un voto”; è espresso in forma palese, tranne nei casi in cui siano coinvolte persone o che sia richiesto il voto segreto da almeno un quarto dei partecipanti.
Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni Socio non può ricevere più di una delega.
Nelle assemblee per l’approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e impegnano tutti i Soci.
Art.15) CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione dell’Associazione.

I suoi membri, in un numero dispari compreso fra cinque e tredici, stabilito dall’Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo uscente, sono eletti fra i Soci e rimangono in carica per 3 anni.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, con voto segreto, il Presidente, il Vice-Presidente. Il Tesoriere e il Segretario saranno nominati dal Presidente che sarà responsabile del loro operato.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di iscrizione.
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci con diritto di voto.
Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo decada dall’incarico per dimissioni, assenza immotivata a tre riunioni consecutive, o altre cause, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti, salvo ratifica nell’Assemblea dei Soci immediatamente successiva; rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, si indirà una nuova Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo nei modi previsti dal presente statuto.
Per l’esecuzione di particolari progetti, il Consiglio Direttivo può avvalersi, sotto la sua responsabilità, di persone di provata competenza.
Il Consiglio Direttivo delegherà ai propri membri particolari attività e/o settori, da promuovere e coordinare, anche con la collaborazione di altri consiglieri e/o Soci.
Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione C.B. Nettuno ODV.
Compete al Consiglio Direttivo:
a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
b) curare la redazione del bilancio o rendiconto;
c) coordinare l’attività di tutti gli iscritti;
d) deliberare in merito all’ammissione dei nuovi Soci;
e) proporre l’esclusione dei Soci da presentare all’Assemblea;
f) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e motivarli;
g) stipulare gli atti ed i contratti necessari allo svolgimento dell’attività sociale;
h) predisporre e proporre all’Assemblea i regolamenti e fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
i) adoperarsi per il regolare rinnovo delle cariche sociali secondo quanto previsto dal presente statuto;
j) durante l’ultima riunione dell’anno stabilire l’entità della quota associativa tenendo conto delle previsioni per l’anno successivo;
k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non spettino all’Assemblea dei Soci.
Convocazione, quorum costitutivi e voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta egli lo ritenga utile.
La convocazione con l’ordine del giorno, il luogo e l’ora di inizio, viene comunicata ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, a mezzo di avviso, anche per via telematica, almeno 8 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
Possono chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo almeno 1/3 dei suoi membri, mediante richiesta scritta da inviare al Presidente, con indicati gli argomenti da trattare; tale comunicazione lo impegna a convocarlo entro 30 giorni con le normali modalità. Nel caso in cui il Presidente disattenda quest’obbligo, i richiedenti possono indire la riunione con le stesse modalità previste per la convocazione da parte del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.
La presenza di tutti i Consiglieri supera ogni formalità nella convocazione e consente la trattazione di argomenti anche non iscritti all’ordine del giorno.
Possono essere invitati anche esperti esterni per esprimere un parere consultivo.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, che sarà conservato nell’apposito libro, a cura del Segretario o di altro Consigliere all’uopo designato.
Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice con voto palese, tranne nei casi in cui siano coinvolte persone e/o salvo diversa richiesta dei Consiglieri; in caso di parità la discussione dovrà essere riproposta in un successivo Consiglio Direttivo.
Art.16) PRESIDENTE
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
È il responsabile della pubblicazione, inserimento e tenuta della documentazione richiesta negli albi quali, ad es. RUNTS, TESEO e STARP ecc.
Ha il compito di convocare l’Assemblea dei Soci; di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendo l’ordine del giorno ed inserendo eventuali richieste ricevute.
Al Presidente è riconosciuta/richiesta una funzione di impulso e coordinamento dell’attività dell’Associazione.
In caso di necessità ed urgenza può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, che dovrà tuttavia essere convocato entro i trenta giorni successivi per le ratifiche del caso.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per il ripristino del numero dei Consiglieri e la conseguente elezione del nuovo Presidente.
Art.17) TESORIERE
Il Tesoriere amministra i fondi dell’Associazione con diligenza, aggiornando in un apposito registro la contabilità, ed è quindi responsabile di qualsiasi irregolarità commessa o dipendente dall’attività esplicata nella funzione affidatagli.
Art.18) SEGRETARIO
Il Segretario redige e aggiorna i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nel disbrigo della corrispondenza e nella gestione della segreteria.
Art.19) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo e di vigilanza sulla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell’Associazione.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.
Nella prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi e stabilisce le modalità del suo funzionamento, tenendo conto che i membri supplenti possono partecipare all’attività e devono comunque essere al corrente dei risultati delle verifiche.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere alla verifica ed al controllo dei registri contabili, concordando i tempi con il Tesoriere, verificando la rispondenza delle spese alle eventuali decisioni del Consiglio Direttivo, nel rispetto dello statuto e del regolamento dell’Associazione.
Qualora uno dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra il primo dei supplenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige ogni anno un parere sulla regolarità del bilancio consuntivo e sulla sua rispondenza alla realtà e lo trasmette al Consiglio Direttivo che lo allega al bilancio.
Delle riunioni è redatto verbale da inserire in apposito libro.
L’incarico di Revisore dei Conti è gratuito ed incompatibile con ogni altra carica sociale.
Art.20) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è l’organo che sovraintende alla corretta applicazione dello Statuto dell’Associazione.
Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere i Soci che ritengano di essere stati oggetto di esclusione, di provvedimenti disciplinari ingiusti o immotivati o per controversie che riguardino il mancato rispetto dell’applicazione dello statuto. Il Collegio si compone di tre membri eletti dall’Assemblea fra tutti i Soci ed elegge al proprio interno un Presidente.
Il loro incarico è gratuito ed incompatibile con ogni altra carica sociale.
Qualora uno dei membri venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente, il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell’Assemblea.
Al fine di giudicare, secondo le norme di diritto ed equità, circa il comportamento dei Soci e nel merito dei provvedimenti assunti dagli organi dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri acquisisce tutta la documentazione relativa ai fatti in oggetto e ascolta qualsiasi persona coinvolta e/o informata.
Al termine dell’istruttoria il Collegio dei Probiviri si pronuncia nel merito del ricorso dei Soci redigendo un apposito verbale che trasmetterà alle parti.
Delle riunioni è redatto verbale da inserire in apposito libro.
Art.21) RINNOVO DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Le elezioni delle cariche del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono così regolamentate:
a) le elezioni avranno luogo di norma ogni 3 (tre) anni, almeno quattro mesi prima del Congresso Nazionale della F.I.R. C.B. – O.D.V.; per adeguarsi a questa norma, il Consiglio Direttivo attualmente in carica potrà dimettersi anticipatamente o restare in carica un periodo maggiore;
b) il Consiglio Direttivo inviterà i Soci in regola con quanto previsto dal presente statuto e dall’eventuale regolamento, a candidarsi per ricoprire cariche associative; redigerà la lista dei candidati ai vari organi che sarà esposta insieme alla convocazione dell’Assemblea almeno quindici giorni prima della riunione nella bacheca dell’Associazione;
c) il Consiglio Direttivo provvede a nominare la commissione elettorale, che sarà formata da tre persone che non hanno presentato alcuna candidatura a cariche Associative. La commissione elettorale eleggerà al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante;
d) ogni Socio riceverà una scheda, più quella per eventuale delega, su cui dovrà esprimere per il Consiglio Direttivo un numero di preferenze pari alla metà dei componenti meno uno (es: C.D. composto da 5 persone 5-1:2=2 preferenze), 3 (tre) per i candidati per il Collegio dei Probiviri, 3 (tre) per i candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti.
e) è possibile, secondo modalità di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo uscente, votare in altra sede;

f) terminato lo scrutinio, che avverrà pubblicamente, il Presidente della commissione elettorale darà immediata lettura dei risultati, proclamando eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà al ballottaggio;
g) entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, il Presidente uscente convocherà i candidati eletti per l’insediamento dei nuovi Organi associativi;
h) il Consiglio Direttivo ed i Collegi uscenti rimarranno in carica, per la normale amministrazione, fino all’effettivo insediamento dei nuovi eletti;
i) le elezioni dovranno essere effettuate a scrutinio segreto;
j) le cariche di cui agli Artt. 14, 16, 19, 20 e 21 comma c) sono incompatibili fra loro;
k) ogni Socio dovrà esprimere il proprio voto apponendo un segno di preferenza nell’apposito spazio sulla scheda;
l) ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni Socio non può ricevere più di una delega.
Art.22) USO VEICOLI E ATTREZZATURE DELL’ASSOCIAZIONE
Per l’espletamento dei compiti e dei servizi istituzionali, l’Associazione potrà avvalersi di attrezzature e veicoli equipaggiati in modo adeguato al tipo di servizio da svolgere. Tale uso è consentito ai Soci che hanno dato prova di serietà, pacatezza, capacità di guida e possesso del titolo valido per condurre il mezzo.
Il Socio è tenuto al controllo del mezzo sia per quanto concerne le segnalazioni luminose che acustiche, sia per i livelli dei liquidi o degli olii, della pressione degli pneumatici ed ogni altra operazione necessaria per una marcia corretta secondo quanto richiesto dal Codice della Strada.
Il Socio risponderà direttamente per le eventuali contravvenzioni derivanti dal mancato rispetto del Codice della Strada.
In analogia, le attrezzature dell’Associazione dovranno essere controllate ed utilizzate in modo corretto, secondo le istruzioni ricevute, utilizzando i D.P.I. prescritti, sollevando pertanto l’Associazione da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato controllo e dall’uso scorretto dei veicoli e delle attrezzature.
Art.23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
L’Associazione deve tenere:
a) il libro dei Soci;
b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta. Nelle more dell’approvazione del regolamento sarà il Presidente ad accordarsi per la visione. Se non in contrasto con il GDPR applicato o altre normative, sarà possibile, a spese del richiedente, fare copia dei documenti senza che i medesimi escano dalla sede dell’Associazione.
Art.24) MODIFICHE ALLO STATUTO
Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea Straordinaria all’uopo convocata con invio dell’ordine del giorno nei modi previsti almeno quindici giorni prima della data prevista.
Le proposte di modifica sono sottoposte all’esame dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci.

Per essere validamente costituita in prima convocazione devono partecipare all’Assemblea straordinaria almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto; per l’approvazione occorre il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti.
In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei Soci ed il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Art.25) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione possono essere deliberati esclusivamente dall’Assemblea Straordinaria espressamente convocata.
Lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
L’Assemblea nomina il liquidatore.
Dopo la delibera dello scioglimento dell’Associazione tutti gli organi sono decaduti ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, che non potrà dimettersi e rimarrà in carica per la verifica delle ultime operazioni.
Il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei Soci, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.26) DISPOSIZIONI GENERALI
Eventuali affiliazioni di altre Associazioni similari e non, o la gestione di locali diversi dalla sede sociale, verranno disciplinate con norme e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Art.27) NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
NUOVO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE C.B. NETTUNO ODV COSI’ MODIFICATO ED APPROVATO NELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 04/06/2019. DOVRA’ ESSERE REGISTRATO NEI MODI E NEI TEMPI DI LEGGE, E COMUNICATO A TUTTI GLI ORGANI ED ENTI INTERESSATI